(Centro Studi Cisl/UniversitĂ di Firenze)
SOMMARIO: 1. Introduzione. â 2. LâAccordo per la formazione dei lavoratori. â 3. Segue: Requisiti dei docenti, organizzazione della formazione, metodologia di insegnamento/apprendimento. â 4. Segue: La formazione dei lavoratori. â 5. Segue:La formazione dei preposti. â 6. Segue: La formazione dei dirigenti. â 7. Segue: Attestati e crediti formativi. â 8. Segue: Lâaggiornamento. â 9. Segue: La disciplina transitoria, il riconoscimento della formazione pregressa e lâaggiornamento dellâAccordo.
- Introduzione
Di particolare rilievo sono gli accordi sottoscritti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011, in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro, che vengono potenzialmente ad interessare circa 22 milioni di soggetti ed oltre 5 milioni di imprese.
Si tratta nello specifico dellâAccordo per la formazione dei lavoratori e dellâAccordo per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, previsti rispettivamente dallâart.37, comma 2, e dallâart.34, commi 2 e 3, del d.lgs. n.81/2008 e s. m. i., che avrebbero dovuto essere emanati entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore (in questa sede ci occuperemo prevalentemente dellâAccordo per la formazione dei lavoratori- di seguito Accordo).
Eâ auspicabile che soprattutto il mondo delle imprese, insieme a tutti i soggetti che sono impegnati in tale delicato settore (consulenti aziendali, medici competenti, parti sociali, istituzioni), sappia cogliere lâoccasione del massiccio intervento formativo richiesto dagli Accordi per affermare quella âcultura della sicurezzaâ spesso evocata nei convegni ma ancora troppo poco praticata negli ambienti di lavoro, e non scelga la strada piĂš facile dellâadempimento formale o uno dei tanti rivoli consentiti dalla disciplina derogatoria.
- LâAccordo per la formazione dei lavoratori
La formazione dei lavoratori, nellâottica âpartecipativaâ propria del d.lgs. n.81/2008 e s. m. i., pare essenziale per garantire un piĂš elevato livello di protezione. La partecipazione ai percorsi formativi (e di addestramento), nel quadro di una estensione delle attivitĂ formative per tutti i soggetti che a vario titolo intervengono nel sistema di prevenzione aziendale, rappresenta dâaltro lato, oltre che un diritto, un obbligo per lo stesso lavoratore [1].
LâAccordo, dando attuazione allâart.37, comma 2, d.lgs. n.81/2008 e s. m. i., secondo quanto esplicitato in Premessa, disciplina âla durata, i contenuti minimi e le modalitĂ della formazione, nonchĂŠ â elemento non menzionato nel decreto â dellâaggiornamentoâ dei lavoratori e delle lavoratrici, quali definiti dallâart.2, comma 1, lett. a). Si è peraltro colta lâoccasione per regolare anche la formazione di preposti e dirigenti, rispetto ai quali vi è sĂŹ uno specifico obbligo formativo e di aggiornamento a carico del datore di lavoro (ai sensi dellâart.37, comma 7, d.lgs. n.81/2008 e s. m. i.), ma non un espresso rinvio allâAccordo in esame. Al riguardo si precisa che il datore di lavoro che abbia posto in essere un percorso formativo di contenuto differente da quello dellâAccordo dovrĂ dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione âadeguata e specificaâ. La disciplina contenuta nellâAccordo non potrĂ acquisire per questo carattere vincolante, rappresentando comunque una sorta di utile linea guida per la formazione di dirigenti e preposti.
LâAccordo costituisce anche riferimento per la formazione facoltativa dei soggetti di cui allâart.21, d.lgs. n.81/2008 e s. m. i., tra i quali i componenti dellâimpresa familiare ed i lavoratori autonomi [2].
Sempre in Premessa si puntualizza che la formazione contemplata nellâAccordo va tenuta âdistinta da quella prevista dai titoli successivi al I° del D.Lgs. n.81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolariâ. Se da un lato si è persa lâoccasione per disciplinare compiutamente la formazione dei lavoratori âin merito ai rischi specifici di cui ai titoliâŚsuccessivi al I°â, stante lâespresso richiamo dellâart.37, comma 3 allâAccordo in esame, dallâaltro non del tutto coerente con quanto affermato in Premessa è la previsione, concernente la formazione specifica dei lavoratori, secondo la quale ââŚi rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n.81/08 successivi al I° costituiscono oggetto della formazioneâ [3].
Dâaltro lato carattere ulteriore rispetto alla formazione ha lâaddestramento (di cui al comma 5, dellâart.37), che attiene ad un profilo piĂš operativo, di istruzione pratica circa il corretto utilizzo delle attrezzature e delle procedure di lavoro.
LâAccordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali, in attesa delle disposizioni attuative di cui allâart.3, comma 13, del d.lgs. n.81/2008, fermo restando che decorso il termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione (11 luglio 2013) senza lâemanazione dei suddetti provvedimenti, la relativa disciplina si estenderĂ anche a tale categoria di lavoratori.
La formazione può avvenire âsia in aula che nel luogo di lavoroâ [4] (per la formazione secondo modalitĂ e-Learning si veda oltre).
La formazione dei lavoratori deve peraltro svolgersi in raccordo con il sistema di bilateralitĂ presente sul territorio. Ai sensi infatti dellâart.37, comma 12, del d.lgs. n.81/2008 e s. m. i. , la formazione dei lavoratori (e quella dei loro rappresentanti â Rls -) âdeve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge lâattivitĂ del datore di lavoro..â [5]. Il necessario coinvolgimento degli organismi paritetici si giustifica con la finalitĂ di operare un monitoraggio dei percorsi formativi proposti. Sul punto lâAccordo, quale nota in Premessa, (come giĂ la circolare del Ministero del lavoro n.20, del 29 luglio 2011, che si segnala in particolare per la necessaria rappresentativitĂ di tali organismi) [6] associa impropriamente agli organismi paritetici, quali definiti dallâart.2, comma 1, lett. ee), del d.lgs. n.81/2008 e s. m. i., con competenza specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gli enti bilaterali, di cui allâart.2, comma 1, lett.h), d.lgs. n.276/2003, con funzioni piĂš generali di regolazione del mercato del lavoro. Si precisa peraltro che qualora lâobbligatoria richiesta di collaborazione del datore di lavoro âriceva riscontro da parte dellâente bilaterale o dellâorganismo paritetico, delle relative indicazioni occorre âtener contoâ nella pianificazione e realizzazione delle attivitĂ di formazione anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi pariteticiâ. Il datore di lavoro potrĂ invece procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attivitĂ di formazione in mancanza di organismi paritetici o di enti bilaterali oppure qualora la sua richiesta non riceva riscontro entro quindici giorni dallâinvio [7].
- Segue: Requisiti dei docenti, organizzazione della formazione, metodologia di insegnamento/apprendimento
In attesa della definizione dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro da parte della Commissione consultiva permanente presso il Ministero del lavoro, ai sensi dellâart.6, comma 8, lett. m-bis), del d.lgs.n.81/2008, è fissata in tre anni lâesperienza minima richiesta, di insegnamento o professionale, per poter svolgere attivitĂ di docenza. âLâesperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoroâ. Si è optato pertanto piĂš sui requisiti dei docenti che dei soggetti erogatori dellâattivitĂ formativa (come invece nellâAccordo, siglato sempre il 21 dicembre 2011, per la formazione del datore in caso esercizio diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi). Eâ dubbio che la sola esperienza professionale possa essere sufficiente ai fini dellâefficacia del percorso formativo, dal momento che il docente/formatore dovrebbe essere in possesso di competenze relative non solo ai contenuti ma anche alle modalitĂ in cui gli stessi vengono proposti ed acquisiti.
Per ciascun corso si dovrĂ prevedere, anche in raccordo con quanto da riportare negli attestati (di cui al punto 7):
âa) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
c) i nominativi dei docenti;
d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unitĂ ;
e) il registro di presenza dei partecipanti;
f) lâobbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di etĂ , di provenienza e lingua, nonchĂŠ quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoroâ [8].
Riserve suscita la scelta di elevare a 35 unitĂ il numero massimo dei partecipanti a ciascun percorso formativo (rispetto, tra lâaltro, a quanto stabilito per la formazione degli Addetti e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione) [9], specie alla luce della dichiarata intenzione di privilegiare âun approccio interattivoâ nella metodologia di insegnamento/apprendimento [10]. Dâaltro lato la verifica della presenza o meno di tali elementi potrĂ risultare utile per lâesercizio dellâattivitĂ degli organi di vigilanza nonchĂŠ per il Rls-Rlst nellâambito del suo potere consultivo âin merito allâorganizzazione della formazioneâ per le diverse figure della prevenzione (ai sensi dellâart.50, comma 1, lett. d), d.lgs. n.81/2008 e s. m. i.).
Secondo quanto stabilito dal comma 13, dellâart.37, del d.lgs. n.81/2008, e s. m. i. âil contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoroâ. Nei confronti dei lavoratori immigrati la formazione avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nonchĂŠ, aggiunge lâAccordo, âcon modalitĂ che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttoreâ. Dâaltro lato potranno essere disposti nei confronti di tali lavoratori âspecifici programmi di formazione preliminare â non dunque sostitutiva di quella contemplata nellâAccordo â in modalitĂ e-Learningâ al fine di un piĂš rapido abbattimento delle barriere linguistiche.
Le metodologie didattiche dovrebbero essere improntate a privilegiare un approccio interattivo, che comporti la centralitĂ del lavoratore nel percorso di apprendimento.
A tal fine si propone:
a) un equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni teoriche e pratiche;
b) metodologie di apprendimento interattive basate sul problem solving;
c) dimostrazioni, simulazioni e prove pratiche;
d) metodologie di apprendimento innovative, anche in modalitĂ e-Learning.
Si è detto come lâimpiego di tali metodologie possa risultare particolarmente problematico in mancanza di specifiche competenze formative del personale docente o in presenza di un elevato numero di partecipanti. Ulteriore elemento da considerare è la mancata definizione della quantitĂ di ore per ciascun contenuto indicato (determinazione che rimane affidata al responsabile del progetto formativo), limitandosi lâAccordo a stabilire la durata complessiva dei percorsi formativi ed i relativi argomenti da affrontare.
LâAccordo apre in maniera significativa alle modalitĂ di apprendimento e-Learning. Lâutilizzo delle modalitĂ di apprendimento e-Learning, sulla base dei criteri e delle condizioni di cui allâAllegato I, è consentito:
*per la formazione generale dei lavoratori;
*per la formazione dei dirigenti;
*per i corsi di aggiornamento relativi a tutte le figure previste nellâAccordo (lavoratori, preposti, dirigenti);
*parzialmente per la formazione particolare ed aggiuntiva per i preposti (punti da 1 a 5 del punto 5);
*per progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome, nei loro atti di recepimento dellâAccordo, anche in riferimento alla formazione specifica di lavoratori e preposti (oltre a quella di carattere generale).
Sulla formazione e-Learning, pur di grande potenzialità , pare opportuno muoversi con estrema cautela, specie in un settore cosÏ delicato quale è quello della salute e sicurezza del lavoro, per non ridurre il tutto a solo fattore di business per le società erogatrici.
In assenza infatti di chiare indicazioni al riguardo, lâesperienza di corsi di formazione âa distanzaâ nel nostro Paese, anche in tema di salute e sicurezza del lavoro, è stata in molti casi fuorviante, mirando spesso al mero adempimento normativo. Non sono stati rari i casi di corsi offerti âa distanzaâ per addetti al primo soccorso o alla prevenzione incendi !!!.
LâAccordo prende nettamente, appunto, le distanze da dette esperienze, precisando che âtale modello formativo non si limitaâŚalla semplice fruizione di materiali didattici via internet, allâuso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attivitĂ didattico-formative in una comunitĂ virtuale..â[11]. Sul punto lâAllegato I precisa le condizioni in base alle quali si può ricorrere alle modalitĂ e-Learning. Tra queste merita segnalare: la garanzia di un esperto (tutor o docente), con esperienza almeno triennale, a disposizione per la gestione dellâintero percorso formativo; la previsione di prove di autovalutazione âin itinereâ, dovendo in ogni caso la verifica finale di apprendimento essere effettuata in presenza; la tracciabilitĂ dei tempi di fruizione (ore di collegamento), con la possibilitĂ di ripetere parti del percorso formativo secondo obiettivi didattici prefissati. Le ore dedicate alla formazione (anche presso il domicilio del partecipante) vanno peraltro considerate come orario di lavoro effettivo.
- Segue: La formazione dei lavoratori
La formazione dei lavoratori si articola in due moduli distinti:
a)     la formazione di carattere generale, della durata minima di 4 ore, per tutti i settori di attivitĂ , che riprende i contenuti giĂ espressi dallâart.37, comma 1, lett.a), d.lgs. n.81/2008 e s. m. i. (concetti di rischi, danno, prevenzione eccâŚ). Tale formazione può essere erogata anche in modalitĂ e-Learning;
b)     la formazione specifica, di durata minima variabile di 4, 8, 12 ore, secondo la macrocategoria di rischio in cui ricade lâazienda (rispettivamente basso, medio, alto), in base alla classificazione ATECO dei settori, di cui allâAllegato 2. Si ripropone dunque lâindicazione seguita per la formazione degli Addetti e Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (Modulo B), di cui allâAccordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, classificando le aziende ai fini della definizione del loro livello di rischio in funzione del settore di attivitĂ . Se tale criterio consente di stabilire con una certa rapiditĂ la durata minima dei percorsi formativi, alquanto generico è invece riguardo ai rischi a cui sono realmente esposti i lavoratori, che potranno essere individuati solo a seguito di una corretta ed esaustiva valutazione dei rischi. Sul punto lâAccordo precisa che la trattazione dei rischi indicati per la formazione specifica va declinata secondo âla loro effettiva presenzaâ nel settore di appartenenza dellâazienda e della specificitĂ del rischio, dovendo contenuti e durata dei percorsi formativi essere âsubordinati allâesito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoroâ. La disciplina posta dallâAccordo va peraltro intesa come minima; âil percorso formativo e i relativi argomenti possono â infatti â essere ampliati in base alla natura e allâentitĂ dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessarioâ.
LâAccordo se da un lato impropriamente prevede che solo la formazione specifica, e non anche quella generale (come si può desumere invece dalla lettura dellâart.37, comma 4, d.lgs. n.81/2008 e s. m. i.), debba avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o di cambiamenti significativi delle condizioni di lavoro, dallâaltro distingue nettamente tra âaggiornamentoâ e âripetizione periodicaâ della formazione, in relazione alla evoluzione dei rischi o allâinsorgere di nuovi rischi (come del resto stabilisce lâart.37, comma 6, del d.lgs. n.81/2008 e s. m. i.).
La formazione in questione, come detto, non comprende quella prevista dai titoli successivi al I°, che dunque dovrĂ considerarsi aggiuntiva (anche se piĂš di un dubbio può derivare dal testo dellâAccordo) [12]. La formazione si distingue del resto dallâaddestramento, ove previsto.
Si dovrĂ peraltro puntare a garantire la maggiore omogeneitĂ possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.
Si dispongono inoltre alcune condizioni particolari.
In primo luogo possono frequentare corsi di formazione previsti per il rischio basso (di durata minima di 4 ore) i lavoratori che, a prescindere dal livello di rischio individuato per lâazienda, svolgano mansioni che non comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi (ad esempio gli impiegati amministrativi).
La formazione di primo ingresso in edilizia, della durata di 16 ore, contemplata dalla disciplina collettiva di settore, è riconosciuta come corrispondente alla formazione generale prevista nellâAccordo; si rinvia invece ai soggetti firmatari del Ccnl dellâedilizia per lâindividuazione delle condizioni necessarie a garantire la corrispondenza del menzionato percorso formativo alla formazione di carattere specifico.
PiĂš in generale è da segnalare come in relazione a âcontenutiâ e âdurataâ della formazione specifica siano fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale.
Eâ infine riconosciuta come equivalente, sia con riguardo alla formazione generale che specifica, la frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture o enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome, di durata e contenuto conforme a quelli dellâAccordo.
Significativo è il fatto che per la formazione dei lavoratori, diversamente dalla formazione per dirigenti e preposti, non sia disposta alcuna prova di verifica dellâapprendimento, richiedendosi solo un attestato di frequenza del 90% delle ore di formazione previste per lâintero percorso. Tale mancanza può ridurre di molto lâefficacia dellâintervento formativo nonchĂŠ la portata delle stesse previsioni dellâAccordo. La formazione infatti, per essere tale, richiede, accanto a processi comunicativi interattivi, una verifica della presa di coscienza e del comportamento conseguente a quanto appreso. In tal senso si è peraltro orientata la giurisprudenza, anche della Suprema Corte [13].
- Segue: La formazione dei preposti
Tra le principali novitĂ del d.lgs. n.81/2008 e s. m. i. vi è, come noto, lâestensione degli obblighi formativi anche a figure aziendali, quali i dirigenti ed i preposti.
Se la garanzia di ricevere da parte di tali figure âuna adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodicoâ ricade sul datore di lavoro (art.37, comma 7. d.lgs. n.81/2008 e s. m. i.) il âfrequentare appositi corsi di formazione..â costituisce un obbligo specifico del preposto (art.19, comma 1, lett. g) [14].
Secondo lâAccordo in esame la formazione dei preposti deve comprendere quella per i lavoratori ed essere integrata da una formazione particolare della durata minima di 8 ore [15].
La formazione dei preposti, in quanto âaggiuntivaâ a quella stabilita per i lavoratori, si articola dunque in percorsi di durata differenziata a seconda del settore di appartenenza dellâazienda in cui si viene ad operare: 16 ore (8+8) per i preposti delle aziende dei settori con classi di rischio basso; 20 ore (8+12) per i preposti delle aziende dei settori con classi di rischio medio; 24 ore (16+8) per i preposti delle aziende dei settori con classi di rischio alto.
La formazione dovrebbe peraltro essere rivolta non solo alle persone che abbiano ricevuto lâinvestitura formale di preposto da parte dei vertici aziendali (ai sensi dellâart.2, comma 1, lett.e), d.lgs. n.81/2008 e s. m. i.) ma anche a chi eserciti concretamente funzioni di preposto (c.d. âpreposto di fattoâ), indipendentemente e finanche oltre il mandato formale della qualifica posseduta, secondo il principio di effettivitĂ , espressamente sancito dallâart.299, d.lgs. n.81/2008 e s. m. i.
Riguardo ai contenuti della formazione, oltre a quelli giĂ previsti ed indicati nel comma 7, dellâart.37, di particolare rilievo sono le specificazioni poste nellâAccordo in merito a:
â 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzioneâ, di particolare utilitĂ in presenza di lavori in appalto;Â â 4. Incidenti e infortuni mancatiâ;Â â 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieriâ; â 8. ModalitĂ di esercizio delle funzioni di controllo dellâosservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizioneâ. Solo parte dei contenuti indicati â punti da 1 a 5, del punto 5 â possono essere erogati in modalitĂ e-Learning (presumibilmente quelli che meno hanno a che fare con il contesto in cui il preposto opera).
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, è prevista, cosÏ come per i dirigenti, una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi tramite colloquio o test, in alternativa tra loro, finalizzata ad accertare le conoscenze e le competenze tecnico-professionali acquisite.
Ferme restando le previsioni dellâAccordo relative alla durata ed ai contenuti dei corsi âle modalitĂ delle attivitĂ formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaâ. Eâ da precisare il raccordo tra tale previsione, circa il possibile intervento della contrattazione collettiva (aziendale) solo in ordine alle âmodalitĂ di effettuazioneâ della formazione di lavoratori e preposti, e quanto disposto a proposito della formazione specifica dei lavoratori, laddove, come detto, è âfatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendaleâ anche con riguardo a contenuti e durata dei percorsi formativi.
Altra questione concerne la possibilitĂ di derogare tramite accordo aziendale ai limiti posti per la formazione e-Learning. Si propende per la negativa, stante il definito campo di applicazione e le condizioni in cui tale modalitĂ di apprendimento è âconsentitaâ, termine che non si presta ad una interpretazione estensiva.
La preventiva consultazione del Rls (sia esso aziendale, territoriale o di sito produttivo) rispetto alle modalitĂ di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti costituisce specificazione del generale potere consultivo attribuito al Rls âin merito allâorganizzazione della formazione di cui allâart.37â (cfr. art.50, comma 1, lett.d), d.lgs. n.81/2008 e s. m. i). Eâ da sottolineare tuttavia che in tale caso la consultazione si esplica sulla eventuale disciplina collettiva, di modo che nellâipotesi non infrequente in cui il Rls sia anche rappresentante sindacale (Rsu o Rsa), egli da un lato figura quale parte firmataria dellâaccordo aziendale e dallâaltra dovrebbe essere consultato sullo stesso.
Per completezza è da segnalare che la formazione dei preposti (cosĂŹ come quella dei dirigenti) âpuò essere effettuata anche presso gli organismi pariteticiâŚ..ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratoriâ (art. 37, comma 7-bis d.lgs. n.81/2008 e s. m. i.).
- Segue: La formazione dei dirigenti
La formazione dei dirigenti, quali definiti dallâart.2, comma 1, lett.d), d.lgs. n.81/2008 e s. m. i. (ma per quanto sopra detto anche dei âdirigenti di fattoâ) âsostituisceâ integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata su quattro moduli: Modulo 1. Giuridico-normativo; Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza; Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi; Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
La durata minima della formazione dei dirigenti è fissata in 16 ore, a prescindere dal settore di attivitĂ a cui appartiene lâazienda.
Sfugge la logica sottesa a tale scelta indifferenziata, dal momento che anche per lâesercizio delle funzioni organizzative e di controllo, proprie dei dirigenti, pare richiedersi una preparazione ed una competenza specifica a seconda dei profili di rischio presenti in azienda.
La formazione dei dirigenti può essere erogata per intero in modalitĂ e-Learning ed al termine del percorso formativo dovrĂ essere effettuata una prova di verifica dellâapprendimento (colloquio o test). Anche per i dirigenti, come per i preposti, la disciplina contenuta nellâAccordo è da considerarsi indicativa e non vincolante, in quanto non espressamente richiamata dallâart.37, del d.lgs. n.81/2008 e s. m. i.
âTenuto conto della peculiaritĂ delle funzioni e della regolamentazione legale vigente – (?) – la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nellâarco temporale di 12 mesi â (da quando ?) – anche secondo modalitĂ definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaâ. La disposizione, che riprende nella seconda parte quanto stabilito per i preposti, è da raccordare con la disciplina transitoria , che sul punto pare di diversa previsione [16].
- Segue: Attestati e crediti formativi
I soggetti organizzatori dellâattivitĂ formativa sono tenuti a rilasciare attestati di frequenza (da cui risulti la partecipazione al 90% delle ore di formazione previste) nonchĂŠ di superamento della prova di verifica (per dirigenti e preposti); attestati che devono prevedere una serie di elementi minimi comuni [17].
Non è espressamente disposto alcun attestato di frequenza nÊ di superamento della prova di verifica, della quale non vi è menzione, per i corsi di aggiornamento [18].
Il modello di formazione generale (di 4 ore) rivolto sia a lavoratori che a preposti (dal momento che anchâessi devono frequentare il corso per lavoratori) costituisce credito formativo permanente (e dunque non deve essere ripetuto).
Non è soggetto ad alcun obbligo di formazione il lavoratore che abbia concluso il suo percorso formativo, generale e specifico, qualora venga a costituire un nuovo rapporto di lavoro o sia inviato in missione, in caso di somministrazione di lavoro[19], presso unâazienda dello stesso settore produttivo di appartenenza di quella dâorigine o precedente; nel caso invece in cui lâazienda sia di un settore diverso, il lavoratore dovrĂ essere sottoposto solo alla formazione specifica relativa al nuovo settore. Qualora infine il lavoratore venga assegnato ad unâaltra mansione allâinterno della medesima azienda multiservizi, con esposizione ad un rischio maggiore, la formazione specifica dovrĂ essere completata con un modulo integrativo.
In caso di trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi, la formazione specifica per il lavoratore dovrà essere ripetuta limitatamente alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.
PiĂš in generale il datore di lavoro è comunque tenuto â a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi ed in funzione della mansione che verrĂ ricoperta dal lavoratore assuntoâ.
La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente, salvo i casi di modifica del rapporto di preposizione nellâambito della stessa o di altra azienda.
Anche la formazione dei dirigenti si configura come credito formativo permanente e pertanto non è da ripetere.
Una disciplina particolare è posta (in nota) per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (ex artt. 20 ss. d.lgs. n.276/2003 e s. m. i.), che viene ad ampliare le prerogative della contrattazione collettiva rispetto al dettato legislativo (art.23, comma 5, d.lgs. n.276/2003 e art.3, comma 5, d.lgs. n.81/2008 e s. m. i.). Tale formazione infatti âpuò essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie..â (è da ritenere dellâutilizzatore). Si pone il problema se la disciplina collettiva possa apportare deroghe rispetto a quanto contemplato nellâAccordo, senza dover garantire alcuna condizione di corrispondenza in ordine a durata e contenuti dei percorsi formativi.
In alternativa la formazione dei lavoratori somministrati potrĂ svolgersi âsecondo le modalitĂ concordate tra il somministratore e lâutilizzatoreâ, potendo essi stabilire che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dellâutilizzatore. In difetto di accordo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dellâattivitĂ lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che, in base allâart.23, comma 5, d.lgs. n.276/2003, il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dellâutilizzatore; in tal caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Ogni altro obbligo formativo rimane a carico dellâutilizzatore.
- Segue: Lâaggiornamento
LâAccordo prevede un eguale quantitativo di ore di aggiornamento [20], pari ad un minimo di 6 ore nellâarco di un quinquennio, per tutte le figure considerate (lavoratore, preposto, dirigente), indipendentemente dal livello di rischio dellâazienda. Anche in tal caso non è evidente la logica di tale scelta indifferenziata.
Stante peraltro il carattere âaggiuntivoâ della formazione dei preposti rispetto a quella dei lavoratori è da ritenere che il preposto sia destinatario di un ammontare complessivo di 12 ore di aggiornamento (6 ore come lavoratore e 6 ore in quanto preposto)[21].
Riguardo ai contenuti dei corsi di aggiornamento mentre per i lavoratori si dovranno trattare âsignificative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimentiâ su materie giuridiche, tecniche ed organizzative, per i preposti ed i dirigenti lâaggiornamento dovrĂ essere riferito âai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoroâ. Se la previsione implica unâattenzione sul ruolo esercitato da tali figure nello specifico contesto lavorativo, perplessitĂ suscita la possibilitĂ di erogare lâintero corso di aggiornamento in modalitĂ e-Learning.
Possono essere altresĂŹ previste, anche mediante lâutilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite, che non potranno in ogni caso ritenersi sostitutive degli obblighi in questione.
Nellâaggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e allâintroduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, nĂŠ la formazione in relazione allâevoluzione dei rischi o allâinsorgenza di nuovi rischi.
In merito ai corsi di aggiornamento non è prevista alcuna verifica di apprendimento, nĂŠ il rilascio di alcun attestato di frequenza, che in ogni caso pare indispensabile ai fini, tra lâaltro, della prova dellâadempimento dellâobbligo in esame.
- Segue: La disciplina transitoria, il riconoscimento della formazione pregressa e lâaggiornamento dellâAccordo
La disciplina transitoria è alquanto frammentaria e mancante della chiarezza che sarebbe invece necessaria.
Innanzitutto si afferma che in sede di prima applicazione i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti (che siano giĂ nellâesercizio delle loro funzioni) a corsi di formazione di contenuto coerente con le disposizioni dellâAccordo in modo tale che i medesimi corsi vengano conclusi âentro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazioneâ dellâAccordo (11 luglio 2013). Nella sezione dedicata ai dirigenti si precisa invece che la formazione dei dirigenti âdeve essere completata nellâarco temporale di 12 mesiâ, senza peraltro indicare il termine  a quo.
Diversa ancora è la disciplina transitoria per il personale (tutto) di nuova assunzione, che deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, qualora ciò non sia possibile, contestualmente allâassunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare la formazione prima di adibire il dirigente, il preposto o il lavoratore alle proprie attivitĂ , il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre sessanta giorni dalla assunzione.
Quale ulteriore fattispecie derogatoria si prevede in fase di prima applicazione non siano tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori, preposti e dirigenti che abbiano frequentato entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore dellâAccordo (26 gennaio 2013) corsi di formazione âformalmente e documentalmenteâ approvati alla data di entrata in vigore dello stesso, che siano rispettosi delle previsioni normative in materia e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuto e modalitĂ di svolgimento dei corsi. Sul punto vi è dunque un ampio, quanto indeterminato, rinvio alla disciplina collettiva.
Esteso è inoltre lâambito di riconoscimento della formazione pregressa. Pur in attesa della disciplina contenuta nellâAccordo il datore di lavoro avrebbe comunque dovuto provvedere alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti, ai sensi dellâart.37, d.lgs. n.81/2008 e s. m. i., fin dal momento della sua entrata in vigore.
Con riferimento alla formazione erogata prima della pubblicazione dellâAccordo (11 gennaio 2012), fermo restando lâobbligo di aggiornamento, si riconoscono i corsi di formazione, generale e specifica, per lavoratori, che risultino coerenti in termini di durata, contenuti e modalitĂ di svolgimento con le previsioni normative nonchĂŠ con le eventuali indicazioni della disciplina collettiva.
Per i preposti vale quanto sopra detto per la formazione dei lavoratori, alla quale sono anchâessi tenuti, ma tale formazione dovrĂ essere integrata con la formazione particolare ed aggiuntiva di 8 ore, da concludere entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla pubblicazione dellâAccordo (11 gennaio 2013). In assenza di unâespressa previsione al riguardo è dubbio infatti che per i preposti la formazione pregressa possa assumere carattere sostitutivo di quella particolare ed aggiuntiva disposta dallâAccordo.
Qualora peraltro la formazione prevista per i lavoratori (e i preposti) fosse stata erogata da piĂš di cinque anni dalla data di pubblicazione dellâAccordo (antecedentemente allâ11 gennaio 2007), occorre procedere al suo aggiornamento (di 6 ore) entro e non oltre dodici mesi (11 gennaio 2013).
Per quanto riguarda i dirigenti viene riconosciuta la formazione pregressa se con contenuti conformi allâart.3, del d.m. 16 gennaio 1997 (relativo alla formazione del datore di lavoro in caso di esercizio diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi), purchè effettuata dopo il 14 agosto 2003, o a quelli del modulo A per Aspp e Rspp previsto dallâAccordo Stato-Regioni, del 26 gennaio 2006. Sul punto è appena il caso di sottolineare la diversitĂ tra le due figure: lâuna il dirigente, di line aziendale, con poteri operativi, lâaltra (lâAspp e Rspp) di staff, con ruolo consultivo; dâaltro lato il Modulo A è quello base, di carattere generale, mentre la formazione dei dirigenti contemplata nellâAccordo tende auspicabilmente a fornire anche strumenti di natura operativa.
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un gruppo tecnico, del quale fanno parte anche le parti sociali, al fine di valutare la prima applicazione dellâAccordo e di elaborare proposte migliorative ed eventuali adeguamenti (da realizzare ?) entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.
Un nuovo impulso allo sviluppo della cultura della sicurezza viene dagli accordi sottoscritti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011, in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro. Lâautore passa in rassegna in particolare lâAccordo per la formazione dei lavoratori, di attuazione dellâart.37, comma 2, del d.gs. n.81/2008 e s. m. i. mettendone in rilievo gli aspetti problematici sul piano interpretativo. Eâ auspicabile che da parte dei diversi soggetti interessati si sappia cogliere lâoccasione del rilevante intervento formativo e non si scelga invece la strada piĂš facile del mero adempimento formale.
[4] Il termine âaulaâ pare comprensivo sia della formazione esterna che di quella svolta in locali aziendali appositamente dedicati per attivitĂ formative.
[5] Funzioni analoghe possono essere svolte da organismi paritetici rappresentativi di piĂš settori, ad esempio organismo paritetico Confindustria, purchè lâazienda appartenga ad uno di essi.
[6] ââŚDunque, il datore di lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente agli organismi, costituiti da una o piĂš associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piĂš rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dallâazienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, sempre che sussistano gli ulteriori elementi â che devono essere entrambi presenti â individuati ex lege  (articolo 37, comma 12, del d.lgs.n.81/2008), vale a dire che lâorganismo operi nel settore di riferimento (es.: edilizia) e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geograficoâ.
[7] Per la collaborazione con gli organismi paritetici presenti nel territorio anche per la formazione di dirigenti e preposti cfr. lâAccordo applicativo del d.lgs. n.81/2008 e s. m. i. per il settore artigiano, del 28 giugno 2011, definitivamente sottoscritto dalle parti sociali il 13 settembre 2011. La collaborazione degli organismi paritetici in merito alla formazione delle diverse figure âsi attiva (in conformitĂ agli accordi a livello regionale tra le Parti stipulanti) attraverso almeno uno dei seguenti strumenti: 1. Comunicazione delle imprese allâorganismo paritetico; 2. Attestazione di verifica circa la conformitĂ dei contenuti della formazione alla normativa vigente.â (punto 3.2.12).
[8] Tutti elementi da considerare in sede di valutazione dei rischi (ai sensi dellâart.28, comma 1, d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.) a sottolineare lo stretto legame tra formazione e tale fondamentale obbligo prevenzionale.
[9] Al riguardo lâ Accordo Stato- Regioni del 26 gennaio 2006 individua in 30 unitĂ il numero massimo di partecipanti per ciascun corso (punto 2.1. lett.c).
[13] Cfr. in particolare Cass. pen., 28 gennaio 2008, in causa Franzoni, di conferma della condanna di un datore di lavoro âper non aver progettato e attuato una adeguata attivitĂ formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifici, la definizione di moduli didattici, gli strumenti per la verifica di apprendimentoâ.
[14] La cui violazione è sanzionata con lâarresto fino ad un mese o con lâammenda da 200 a 800 euro, ai sensi dellâart.56, comma 1, lett.b), d.lgs. n.81/2008 e s. m. i.
[15] Per il carattere indicativo della disciplina contenuta nellâ Accordo per preposti e dirigenti cfr. supra.
[17] Tra i quali la âspecifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (lâindicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti)â. La previsione non ha molto senso per la formazione dei dirigenti stante lâeguale ammontare di ore di formazione (16 ore) a prescindere dal settore di attivitĂ .
[19] Improprio è affermare, come fa lâAccordo, che â il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto diâŚsomministrazione con unâaziendaâŚâ , dal momento che, come noto, il contratto di somministrazione di lavoro, ex artt.20 e seguenti d.lgs. n.276/2003 e s. m. i. è quello intercorrente tra agenzia fornitrice ed utilizzatore, mentre il lavoratore è parte di un contratto di lavoro (subordinato) con lâagenzia fornitrice.
[20] Si ricorda come in base al dettato legislativo lâaggiornamento periodico sia obbligatorio per dirigenti e preposti (art.37, comma 7, d.lgs. n.81/2008 e s. m. i.), ma non anche per i lavoratori.
[21] Tale indicazione si giustifica peraltro anche per la diversitĂ dei contenuti dellâaggiornamento.
